Chiedere il rilascio di certificati ed estratti di atti di stato civile

Descrizione

Chiedere il rilascio di certificati ed estratti di atti di stato civile

Relativamente agli atti di stato civile (nascita, morte, matrimonio, unione civile) gli Ufficiali dello Stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Di norma, il rilascio è immediato, salvo necessità di ricerche d’archivio. Per gli eventi recenti o avvenuti all’estero bisogna considerare i tempi necessari per la ricezione e registrazione dell’atto.

Il rilascio è gratuito. La richiesta presentata da terze persone va motivata.

I registri dello Stato Civile del Comune di Pagnacco sono stati istituiti il 1° settembre 1871, per eventi precedenti è necessario rivolgersi alle parrocchie.

Se il documento deve essere prodotto all’estero, in un Paese straniero che non ha aderito a particolari convenzioni, dopo il rilascio l’interessato dovrà rivolgersi alla prefettura per la legalizzazione della firma dell’Ufficiale dello Stato Civile.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 12/11/2011, n. 183, art. 15 se il documento deve essere prodotto a una Pubblica Amministrazione o a un gestore di pubblici servizi deve essere sostituito da una autocertificazione.

Approfondimenti

Il certificato di stato civile attesta:

  • data e luogo dell’evento (nascita/matrimonio/morte)
  • generalità dell’intestatario (cognome e nome)
  • estremi dell’atto (numero risultante dal relativo registro).

L’estratto per riassunto attesta: data e luogo del matrimonio, generalità degli sposi (cognome e nome), estremi dell’atto (numero risultante dal relativo registro) ed eventuali annotazioni previste dalla legge (ad esempio separazione personale, divorzio, separazione dei beni e/o altre convenzioni matrimoniali, ecc.).

Per avere certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) siano riportati nell’estratto, è opportuno rivolgersi al Comune in cui l’atto è stato formato.

La richiesta presentata da terze persone va motivata.

Se il documento deve essere prodotto all'estero, in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna del 08/09/1976, gli estratti possono anche essere rilasciati su modello internazionale (plurilingue), che non necessita né di traduzione né di legalizzazione.

L’estratto per riassunto attesta: ora, data e luogo del decesso, generalità del deceduto (cognome e nome), estremi dell’atto (numero risultante dal relativo registro) ed eventuali annotazioni previste dalla legge.

Per avere certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) siano riportati nell'estratto, è opportuno rivolgersi al Comune in cui l’atto è stato formato.

La richiesta presentata da terze persone va motivata.

Se il documento deve essere prodotto all’estero, in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna del 08/09/1976, gli estratti possono anche essere rilasciati su modello internazionale (plurilingue), che non necessita né di traduzione né di legalizzazione.

L’estratto per riassunto attesta: data e luogo della nascita, generalità dell’intestatario (cognome e nome), estremi dell’atto (numero risultante dal relativo registro) ed eventuali annotazioni previste dalla legge (ad esempio matrimoni, divorzi, apertura/chiusura tutela, apertura amministrazione di sostegno, decesso, eventuali aggiornamenti di cittadinanza, ecc.).

Per avere certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) siano riportati nell’estratto, è opportuno rivolgersi al Comune in cui l’atto è stato formato.

Per l’esercizio di diritti e doveri che derivano dal rapporto di filiazione, gli estratti di nascita possono anche essere rilasciati con l’indicazione della paternità e maternità.

La richiesta presentata da terze persone va motivata.

Se il documento deve essere prodotto all’estero, in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna del 08/09/1976, gli estratti possono anche essere rilasciati su modello internazionale (plurilingue), che non necessita né di traduzione né di legalizzazione.

L’estratto per copia integrale è la copia conforme all'originale dell’atto di stato civile.

Per avere certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) siano riportati nell’estratto, è opportuno rivolgersi al Comune in cui l’atto è stato formato.

La richiesta va motivata.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107, com. 1Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge”; pertanto, il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107, com. 1 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante.