Eliminare una barriera architettonica

Descrizione

Eliminare una barriera architettonica

Le opere di eliminazione delle barriere architettoniche hanno l’obiettivo di favorire il superamento e la rimozione di qualsiasi ostacolo che:

  • limita o nega l'uso di spazi, edifici, strutture a tutti i cittadini
  • impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea.

Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che non alterano la sagoma dell'edificio, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16). Devono peròrispettare:

  • le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e del regolamento edilizio
  • le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie di tutela dal rischio idrogeologico e quelle relative all'efficienza energetica
  • le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio descritte nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

Per gli interventi che alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e che interessano immobili tutelati dalla legge, è necessaria l’autorizzazione paesaggistica (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 149).

Approfondimenti

La Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16-bis prevede la possibilità per il titolare (proprietario, usufruttuario, ecc.) di eseguire direttamente i lavori, senza affidamento a imprese.

È possibile eseguire direttamente alle seguenti condizioni:

  • quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla pubblica viabilità o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico
  • il titolare dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.