Descrizione
Sono considerati interventi di nuova costruzione (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 4, com. 1, let. a):
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato
- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
- l'installazione permanente su suolo inedificato di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico comunale
- la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme tecniche dello strumento urbanistico comunale, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale
- la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico comunale.
Approfondimenti
Per gli interventi di nuova costruzione, occorre chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 19, com. 1, let. a).
Gli stessi interventi posso essere eseguiti con segnalazione certificata di inizio dell'attività alternativa al permesso di costruire (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 18)