Descrizione
Nel permesso di costruire è sempre indicato il termine di fine dei lavori. La data di ultimazione dell'opera non può superare i cinque annidalla data di ritiro del titolo (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 23).
Con istanza motivata da presentare prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori, può essere richiesta la proroga di quest'ultimo. Il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato con provvedimento espresso.
Se invece non è stata chiesta una proroga, una volta decorsi i termini stabiliti, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita e quindi occorre ottenere un nuovo permesso di costruire salvo che le opere da eseguire non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività o che costituiscano attività edilizia libera, anche asseverata.