Descrizione
A seconda dell’intervento edilizio, si distinguono tre tipi di serre:
- serre permanenti, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse
- serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate
- serre di pertinenza di edifici o unità immobiliari che comportino volumetria nei limiti del 10% del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5% della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza (tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 m³ della volumetria utile della costruzione originaria).
Le serre mobili stagionali rientrano nell'edilizia libera (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16, com. 1, let. g).
Approfondimenti
Per realizzare le serre pertinenziali con le caratteristiche sopra evidenziate, è necessario presentare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16 bis, com. 1, let. c)
Gli interventi devono rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
La realizzazione delle serre permanenti sopra descritte rientra tra gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di trasformazione territoriale (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 4, com. 1, let. e.2) soggette a permesso di costruire (PDC) (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 19, com. 1, let. e).
Gli stessi interventi posso essere eseguiti con segnalazione certificata di inizio dell'attività alternativa al permesso di costruire (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 18)