Descrizione
Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare "pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".
L'autorizzazione costituisce atto autonomo e preliminare al rilascio al permesso di costruire o agli altri titoli che legittimano l'intervento dal punto di vista urbanistico ed edilizio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146).
L’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento ordinario oppure un procedimento in forma semplificata a seconda dell'entità dell'intervento:
- il procedimento ordinario dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146
- il procedimento in forma semplificata dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 per gli interventi di lieve entità elencati nell'Allegato B del decreto stesso e dall'Accordo Stato-Regione 22/10/2009.
Approfondimenti
Il procedimento in forma semplificata è valido per i seguenti interventi di lieve entità elencati nell'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31:
- incrementi di volume non superiori al 10 % della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 m2, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario
- realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136, com. 1, let. a, b e c limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
- interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui al punto 2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne
- interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui al punto 2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili
- interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti
- interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico
- installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136, com. 1, let. a, b e c limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici
- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli definiti dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136, com. 1, let. b e c; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni.
- installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,50 m e diametro non superiore a 1,00 m, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136, com. 1, let. a, b e c limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici
- installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione
- interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo
- interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione
- opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136
- interventi di cui alla voce A.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, all. a da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136, com. 1, let. b
- interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale
- realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 m2, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe
- realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 m2 o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 m2
- interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui al punto 14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali
- installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 % della superficie coperta preesistente
- impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne
- realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136, com. 1, let. a, b e c limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici
- taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136, com. 1, let. a e b, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista
- realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete
- posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 m2, e relative opere di recinzione o sistemazione
- occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare
- verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale
- manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
- realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua
- manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a 10 m2
- realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell’attività ittica con superficie non superiore a 30 m2
- interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore
- interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree
- interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura
- riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 m2, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti
- interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale
- posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei elencati dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 153, di dimensioni inferiori a 18 m2, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché' l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate
- installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, 10 m e a 6,30 m
- installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli definiti dal Decreto legge 12/09/2014, n. 133, art. 6, com. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/11/2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 m se collocati su edifici esistenti, o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 m, o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di 3 m se collocati su edifici esistenti e di 4 m se posati direttamente a terra
- interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale
- interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine
- interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni definiti dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136, com. 1, let. a e b
- interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
Il Decreto regionale 04-03-2021, n. 26 amplia la possibilità di ricorrere all'autorizzazione paesaggistica semplificata anche a ulteriori interventi e opere.
- Interventi di arredo e accessori quali:
- cartelli pubblicitari, insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari quando non ricompresi nei punti A 23 e B36 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31;
- affissi, striscioni, manifesti, segnali indicatori, locandine e simili non temporanei, ovvero con dimensione superiore ai 10 mq quando non ricompresi nei punti A 23 e B 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31.
- interventi a carattere temporaneo diversi da quelli ricompresi nel punto B 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 e nell’articolo 3 dell’Accordo, quali:
- strutture temporanee di grandi dimensioni (con dimensioni superiori a 300 mq di superficie coperta e/o altezza superiore a 9 ml) di durata superiore ad una settimana;
- strutture temporanee di medie dimensioni (con dimensioni tra i 10 e a 300 mq di superficie coperta e/o altezza superiore a 9 ml)) di durata superiore a un mese;
- strutture temporanee di piccole dimensioni (con meno di 10 mq di superficie) di durata superiore a 3 mesi.
- Strutture stagionali collegate all’attività turistica, ai pubblici esercizi e al tempo libero diverse da quelle di cui all’articolo 3 dell’Accordo Mibact/Regione FVG e dei punti A 27 e A 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31;
- gli interventi elencati nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16/11/1977, n. 1918 (Concessione di edificare. Opere da realizzare nell’ambito di stabilimenti industriali);
- occupazione temporanea di suolo pubblico di durata superiore ai tre mesi con strutture mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, purché ciò non comporti modifiche permanenti allo stato dei luoghi;
- prosecuzione di attività estrattiva nell’ambito della realizzazione di un progetto di coltivazione e ripristino in precedenza autorizzato ex articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616;
- pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi diverse da quelle ricomprese ai punti B14, B16 e B 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31;
- demolizioni, reinterri e scavi che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica e che non interessino la coltivazione di nuove cave;
- realizzazione di manufatti per l’esercizio di servizi pubblici diversi da quelli ricompresi al punto B12 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31;
- collocazione di tende relative a locali d’affari ed esercizi pubblici diversa da quella ricompresa al punto A17 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31;
- linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 Volt su palo e relative opere accessorie diverse da quelle ricomprese ai punti B23 e B37 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31;
- opere sportive che non creano volumetria diverse da quelle ricomprese ai punti A17 e B26 del DPR 31/2017;
- interventi di taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali diversi da quelli ricompresi nell’articolo 3 dell’Accordo Stato-Regione 22/10/2009 e nel punto A 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31.
L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed ha una validità di cinque anni dalla data di rilascio.
Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
Una volta decorsi cinque anni l'esecuzione dell'intervento deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo previsto dal quinquennio stesso (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146, com. 4).
Sono esclusi dall’obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica:
- gli interventi elencati dal Decreto legislativo 22-01-2004, n. 42, art. 149
- gli interventi elencati dall'articolo 3 dell'allegato tecnico dell'Accordo Stato-Regione 22/10/2009
- gli interventi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, all. a
- gli interventi specificamente indicati nelle disposizioni del Piano paesaggistico regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 24/04/2018, n. 111/Pres.