Descrizione
Le opere temporanee di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico che si svolgono in aree esterne al centro edificato possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16, com. 1, let. d). Consistono in sondaggi diretti per analizzare il suolo in profondità raccogliendo materiale dal sottosuolo attraverso perforazioni e carotaggi. Sono escluse da questa categoria le attività di ricerca di idrocarburi.
Le opere descritte sopra possono essere eseguite dopo aver presentato la comunicazione di inizio lavori (CIL) (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 16, com. 5), devono però essere rispettate:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e sull'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).