Descrizione
Relativamente agli atti di stato civile (nascita, morte, matrimonio, unione civile) gli Ufficiali dello Stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Di norma, il rilascio è immediato, salvo necessità di ricerche d’archivio. Per gli eventi recenti o avvenuti all’estero bisogna considerare i tempi necessari per la ricezione e registrazione dell’atto.
Il rilascio è gratuito. La richiesta presentata da terze persone va motivata.
I registri dello Stato Civile del Comune di Pagnacco sono stati istituiti il 1° settembre 1871, per eventi precedenti è necessario rivolgersi alle parrocchie.
Se il documento deve essere prodotto all’estero, in un Paese straniero che non ha aderito a particolari convenzioni, dopo il rilascio l’interessato dovrà rivolgersi alla prefettura per la legalizzazione della firma dell’Ufficiale dello Stato Civile.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 12/11/2011, n. 183, art. 15 se il documento deve essere prodotto a una Pubblica Amministrazione o a un gestore di pubblici servizi deve essere sostituito da una autocertificazione.
Approfondimenti
Il certificato di stato civile attesta:
- data e luogo dell’evento (nascita/matrimonio/morte)
- generalità dell’intestatario (cognome e nome)
- estremi dell’atto (numero risultante dal relativo registro).
L’estratto per riassunto attesta: data e luogo del matrimonio, generalità degli sposi (cognome e nome), estremi dell’atto (numero risultante dal relativo registro) ed eventuali annotazioni previste dalla legge (ad esempio separazione personale, divorzio, separazione dei beni e/o altre convenzioni matrimoniali, ecc.).
Per avere certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) siano riportati nell’estratto, è opportuno rivolgersi al Comune in cui l’atto è stato formato.
La richiesta presentata da terze persone va motivata.
Se il documento deve essere prodotto all'estero, in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna del 08/09/1976, gli estratti possono anche essere rilasciati su modello internazionale (plurilingue), che non necessita né di traduzione né di legalizzazione.
L’estratto per riassunto attesta: ora, data e luogo del decesso, generalità del deceduto (cognome e nome), estremi dell’atto (numero risultante dal relativo registro) ed eventuali annotazioni previste dalla legge.
Per avere certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) siano riportati nell'estratto, è opportuno rivolgersi al Comune in cui l’atto è stato formato.
La richiesta presentata da terze persone va motivata.
Se il documento deve essere prodotto all’estero, in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna del 08/09/1976, gli estratti possono anche essere rilasciati su modello internazionale (plurilingue), che non necessita né di traduzione né di legalizzazione.
L’estratto per riassunto attesta: data e luogo della nascita, generalità dell’intestatario (cognome e nome), estremi dell’atto (numero risultante dal relativo registro) ed eventuali annotazioni previste dalla legge (ad esempio matrimoni, divorzi, apertura/chiusura tutela, apertura amministrazione di sostegno, decesso, eventuali aggiornamenti di cittadinanza, ecc.).
Per avere certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) siano riportati nell’estratto, è opportuno rivolgersi al Comune in cui l’atto è stato formato.
Per l’esercizio di diritti e doveri che derivano dal rapporto di filiazione, gli estratti di nascita possono anche essere rilasciati con l’indicazione della paternità e maternità.
La richiesta presentata da terze persone va motivata.
Se il documento deve essere prodotto all’estero, in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna del 08/09/1976, gli estratti possono anche essere rilasciati su modello internazionale (plurilingue), che non necessita né di traduzione né di legalizzazione.
L’estratto per copia integrale è la copia conforme all'originale dell’atto di stato civile.
Per avere certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) siano riportati nell’estratto, è opportuno rivolgersi al Comune in cui l’atto è stato formato.
La richiesta va motivata.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107, com. 1 “Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge”; pertanto, il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107, com. 1 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante.