Chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC)

Descrizione

Chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC)

Il permesso di costruire (PDC) è l'atto abilitativo necessario per eseguire gli interventi di rilevanza urbanistica definiti dalla Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 4, com. 1, tassativamente elencati dall'articolo 19, comma 1, tra questi:

  • i lavori di nuova costruzione, quando eccedenti dai limiti fissati per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
  • i lavori di ampliamento, e quelli di realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in attività edilizia libera, che comportano un aumento superiore al 20 per cento della volumetria utile esistente
  • i lavori di ristrutturazione che portino a un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti e delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi in zone omogenee A e B0, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
  • i lavori di ampliamento di cui alla Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 35, com. 3, gli interventi volti alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 39-bis), gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 39, com. 29) e di restauro e risanamento conservativo nei casi in cui comportino aumento delle unità immobiliari e gli interventi di cui alle misure straordinarie individuate all'articolo 57 della medesima legge.

Approfondimenti

È possibile ottenere il permesso in sanatoria per gli interventi realizzati in assenza del permesso di costruire (PDC), in difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso, che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e adottata sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda di rilascio di permesso di costruire (PDC) in sanatoria (“doppia conformità”) (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, Capo VI).

Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato al pagamento di una oblazione determinata in base alla tipologia di abuso In base alla tipologia di abuso (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 49).

Gli interventi soggetti a permesso di costruire possono essere realizzati anche con segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire seguendo la procedura prevista dalla Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 26.

Le date d'inizio e di ultimazione dei lavori devono essere comunicate al Comune e il termine per l'ultimazione dei lavori non può superare i cinque anni dalla data di ritiro del titolo.

Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione, nonché per tutti gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di agibilità, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori deve essere presentata al Comune la segnalazione certificata di agibilità (SCA) (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 27).

Per gli interventi che prevedono un incremento della superficie imponibile, all'atto del rilascio del permesso di costruire è determinato il contributo di costruzione, composto sia dalla quota relativa agli oneri di urbanizzazione sia dal contributo afferente il costo di costruzione (Legge regionale 11/11/2009, n. 19, art. 29).

Il pagamento del contributo deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto abilitativo. In alternativa, potrà essere espressamente richiesta la rateizzazione del contributo, da eseguirsi con le modalità e le garanzie definite da parte del Comune.

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